10/9/2024
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Delibera 698/2022/R/eel - Aggiornamento Testo Integrato Settlement
Analisi delle novità sulla determinazione dei coefficienti di ripartizione del prelievo, dell'energia oraria convenzionale e sulla gestione del trattamento delle utenze dotate di smart meter 2G.
La Delibera 698/2022/R/eel interviene sulla regolamentazione del Settlement per il servizio elettrico. In particolare, la Delibera riduce le tempistiche di passaggio al trattamento orario dei punti di immissione e prelievo dotati di smart meter 2G, modifica la periodicità di calcolo dei CRPP e di determinazione dell’energia oraria convenzionale per gli impianti di illuminazione pubblica. Questo approfondimento descrive gli aspetti più rilevanti della delibera e riassume le attività in carico ai Distributori con le relative prossime scadenze.
Inizio trattamento orario smart meter 2G
In merito al passaggio al trattamento orario dei punti di immissione e prelievo dotati di smart meter 2G, si riporta l’articolo 3.2 del Testo Integrato Settlement come modificato dalla 698/2022/R/eel:
Per i punti di cui alla precedente lettera b) dotati di un misuratore 2G messo a regime entro il giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di messa a regime. Qualora la messa a regime avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del terzo mese successivo.
Nel rispetto della nuova normativa, per tutti i POD con smart meter 2G messo a regime successivamente al 15 Luglio 2023, la data prevista di inizio del trattamento orario verrà calcolata come segue:
- nel caso in cui la data di messa a regime cada nella prima quindicina del mese M, (compreso il giorno 15) la data di inizio trattamento orario sarà uguale al primo del mese M+2
- nel caso in cui la data la data di messa a regime cada nella seconda quindicina del mese M (oltre il giorno 15) la data di inizio trattamento orario sarà uguale al primo del mese M+3
Per tutti i POD con smart meter 2G già messo a regime al 15 luglio 2023 la data di inizio trattamento orario è il 1° settembre 2023; coerentemente con la nuova modalità di calcolo della data di inizio trattamento orario, viene anticipato l’inizio del trattamento orario anche per quei POD attualmente in attesa del completamento dei tredici mesi dalla data di messa a regime.
Si conclude infatti il transitorio in cui l’attesa per l’inizio del trattamento orario di uno smart meter 2G della data di messa regime era di tredici mesi; questo in favore di un orientamento che prevede la continua riduzione dei termini temporali per il passaggio al trattamento orario a seguito della messa a regime di un misuratore 2G. Gli obiettivi sono molteplici e di diversa natura e spaziano dai benefici finanziari legati alla riduzione dell’entità dei conguagli load profiling fino a quelli legati all’utilizzo delle nuove tecnologie da parte del consumatore finale.
Calcolo CRPP e Obblighi Informativi
In merito al calcolo dei CRPP si evidenzia l’articolo 21.1 del Testo Integrato Settlement, modificato dalla Delibera 698/2022/R/eel
I CRPP sono determinati dalle imprese distributrici mensilmente entro il giorno 20 del mese antecedente il mese di applicazione. I CRPP di ciascun mese e per tutte le fasce orarie incluse nel mese sono determinati dalle imprese distributrici sulla base dei dati di prelievo relativi al medesimo mese dell’anno precedente.
I CRPP e soprattutto le grandezze utili alla loro determinazione dovranno quindi essere calcolati mensilmente e non più ogni quadrimestre. La modifica della frequenza di calcolo rende obsoleto l’aggiornamento mensile e consente di ottenere risultati più precisi, non tanto perché i consumi di riferimento dei POD, utilizzati al numeratore, siano più recenti (si considerano sempre quelli dello stesso mese dell’anno precedente), quanto perché il PRA al denominatore viene opportunamente corretto tenendo conto, tra l’altro, dei passaggi mensili al trattamento orario.
Il vecchio aggiornamento mensile che avveniva su utenze che, al momento della sessione quadrimestrale, non presentavano le condizioni per il calcolo del CRPP diviene quindi obsoleto e negli articoli 21.4 e 21.5 del Testo Integrato Settlement si sottolinea che il variare di una o più condizioni rilevanti per l’inclusione nel calcolo dei CRPP verrà considerato contestualmente al calcolo mensile successivo:
Art. 21.4 - I CRPP relativi a punti di prelievo trasferiti dal contratto di dispacciamento dell’Acquirente Unico al contratto di dispacciamento di un diverso utente del dispacciamento sono determinati contestualmente all’inserimento dei suddetti punti di prelievo nel punto di dispacciamento dell’utente del dispacciamento diverso dall’Acquirente Unico. Essi hanno validità fino all’ultimo giorno del mese in cui è effettuata la determinazione.
Art. 21.5 - L’attivazione del trattamento per fasce nel corso di un mese non comporta alcun aggiornamento ai CRPP determinati per il medesimo mese relativi ai punti di prelievo interessati dall’attivazione medesima. Tali CRPP sono rideterminati solamente in occasione del previsto aggiornamento mensile successivo.
In riferimento all’insieme di calcolo, non si evidenziano modifiche a quanto previsto precedentemente alla Delibera 698/2022/R/eel; come specificato dall’articolo 21.2 del Testo Integrato Settlement, l’insieme di calcolo si identifica come segue:
I CRPP di ciascun mese sono determinati esclusivamente per tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nei contratti di dispacciamento di utenti del dispacciamento diversi dall’Acquirente Unico, per i quali non sarà attivato il trattamento orario entro il primo giorno del medesimo mese.
Per quanto riguarda gli obblighi informativi relativi ai CRPP si evidenzia l’articolo 36.2 del Testo Integrato Settlement:
Ai fini della determinazione dei CRPU e dell’aggiornamento del RCU, ciascuna impresa distributrice determina e comunica al SII: […] b) i CRPP determinati su base mensile ai sensi dell’Articolo 21 relativi a ciascun punto di prelievo localizzato nel proprio ambito territoriale
e l’articolo 36.3 del Testo Integrato Settlement:
Le comunicazioni di cui al precedente comma 36.2 devono essere effettuate entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo antecedente al sestultimo giorno di ciascun mese.
Determinazione Energia Oraria Convenzionale e Obblighi Informativi
In merito alla determinazione dell’energia oraria convenzionale si riporta l’articolo 13.2 del Testo Integrato Settlement:
L’energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è determinata con cadenza mensile ed è pari, in ciascun mese dell’anno solare, al rapporto fra:
- l’energia complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo nel terzo mese antecedente il mese considerato;
- il rapporto fra i minuti complessivi di accensione nel terzo mese antecedente il mese considerato e 60.
L’energia oraria convenzionale dovrà quindi essere calcolata mensilmente e il calcolo dovrà essere basato, sia per quanto riguarda l’energia complessivamente prelevata sia per il rapporto tra i minuti complessivi di accensione e 60, sul terzo mese antecedente il mese considerato; anche in questo caso l’affidabilità della stima viene affinato sia per la nuova frequenza di calcolo sia per i consumi di riferimento utilizzati notevolmente più recenti rispetto a quanto avveniva in precedenza.
Come specificato dall’articolo 13.3 del Testo Integrato Settlement:
L’energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è determinata da ciascuna impresa distributrice entro il primo giorno del mese immediatamente antecedente il mese di applicazione.
La scadenza per effettuare il calcolo è fissata al primo giorno del mese immediatamente precedente il mese di applicazione.
Per quanto riguarda gli obblighi informativi relativi all’energia oraria convenzionale, si evidenzia l’articolo 36.1 lettera b) del Testo Integrato Settlement:
Ciascuna impresa distributrice, ai fini dell’aggregazione dei prelievi di energia elettrica, comunica al SII:
[…]
b) con riferimento a ciascun mese dell’anno solare, l’energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria ai sensi dell’Articolo 13, entro il giorno 5 del mese immediatamente precedente al medesimo mese.
Entro il giorno 5 del mese immediatamente precedente a quello relativo alla competenza di calcolo, le imprese distributrici sono tenute a comunicare al SII i dati relativi all’energia oraria convenzionale attribuita agli impianti di illuminazione pubblica.
Entrata in vigore
L’entrata in vigore della Delibera 698/2022/R/eel prevede che le novità “abbiano effetti a decorrere dalle attività finalizzate ad effettuare la profilazione oraria dei prelievi per il mese di settembre 2023” (Art.3 della medesima delibera); è necessario quindi rispettare il seguente calendario:
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