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Approfondimenti | 4/5/2023

Commento normativo | Delibera 269/2022/R/gas: Indennizzi verso il Cliente Finale

La Delibera 269/2022/R/gas in vigore a partire dal 1 Aprile 2023 interviene sulle performance del servizio di misura erogato per mezzo di smart meter nel settore del gas naturale. Nello specifico, gli ambiti di intervento sono la messa in servizio dei misuratori, la frequenza di raccolta e granularità temporale dei dati di misura, la frequenza di messa a disposizione dei dati di misura, gli indennizzi ai Clienti Finali e ai Venditori, nonché adeguamenti agli obblighi di fatturazione. Con questo approfondimento chiariamo alcuni aspetti relativi alla gestione degli indennizzi da riconoscere verso i clienti, disciplina entrata in vigore lo scorso 1 Aprile.
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Obblighi di raccolta della misura e prima applicazione

In merito agli obblighi di raccolta della misura la Delibera prevede la rilevazione giornaliera per tutti gli smart meter secondo quanto specificato dall’articolo 14bis.1 del TIVG:

Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di uno smart meter, l’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare una lettura mensile, con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all’ultimo giorno gas del mese di riferimento.


Tuttavia, per i misuratori G4 e G6, la medesima Delibera introduce nel TIVG quanto specificato dall’articolo 14bis.2:

Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di smart meter di classe G4 o G6, in alternativa a quanto previsto al comma 14bis.1, l’impresa di distribuzione effettua una lettura mensile senza dettaglio giornaliero onde rilevare il prelievo realizzato fino all’ultimo giorno gas del mese di riferimento o, in subordine, realizzato fino a uno dei primi tre giorni successivi all’ultimo giorno gas del mese di riferimento.


Per i misuratori di piccolo calibro si prospetta quindi la possibilità di rilevare una lettura utile all’interno della finestra compresa tra il primo e il quarto (1) giorno successivo al mese di riferimento.
Secondo quanto specificato nel chiarimento FAQ - Regolazione del servizio di misura con adeguamento della fatturazione ai clienti finali | Domande e risposte (2) le disposizioni in merito alla raccolta della misura ai sensi degli articoli 14bis.1 e 14bis.2 del TIVG decorrono dal mese di aprile 2023 quindi, in prima applicazione, sono finalizzate a determinate il prelievo realizzato sino all'ultimo giorno di aprile 2023 di tutti i PDR con installato uno smart meter.
Secondo quanto descritto in precedenza, la prima lettura dalla quale decorrono anche tutte le successive scadenze dev’essere compresa nella finestra di lettura che va dal 1° Maggio 2023 ore 6:00 al 4 Maggio 2023 ore 6:00.

Indennizzi verso il Cliente Finale: ambito di applicazione e prossime scadenze

Per quanto riguarda gli indennizzi da riconoscere al Cliente Finale nel caso di mancata messa a disposizione al Sistema Informativo Integrato di letture effettive, la Delibera 269/2022/R/gas conferma in via generale le disposizioni già tracciate e illustrate con il documento per la consultazione “Consultazione 26 novembre 2019 487/2019/R/gas" e nell’ambito del tavolo tecnico del 30 ottobre 2020.
L’ambito di applicazione è identificato nell’insieme degli smart meter di classe G4 e G6 e quelli di calibro superiore ma con consumi fino a 5.000 Smc all’anno; il periodo di tempo privo di letture effettive passato il quale si generi diritto a indennizzo per il Cliente Finale è stato differenziato a seconda del consumo annuo dell’utenza coinvolta. In particolare:
•   nel caso di consumi annui inferiori o uguali 500 Smc l’impresa distributrice è tenuta a riconoscere l’indennizzo se trascorsi sei mesi consecutivi senza lettura utile
•   nel caso di consumi annui maggiori di 500 e inferiori o uguali a 5.000 Smc l’impresa distributrice è tenuta a riconoscere l’indennizzo se trascorsi tre mesi consecutivi senza lettura utile
Di seguito illustrate le prossime scadenze di raccolta della misura effettive utili a non incorrere in indennizzo:

È importante sottolineare che, per quanto riguarda i termini di messa a disposizione delle letture al Sistema Informativo Integrato come modificati dalla medesima Delibera 269/2022/R/gas, per tutti gli smart meter sono fissati al 7° giorno del mese (nuovo Art. 15.1 lettera b)) e che le letture utili, oltre che raccolte all’interno dell’intervallo temporale già descritto, devono essere anche trasmesse al SII non oltre i termini previsti.
Tuttavia, l’art. 14bis.3 del TIVG prevede che, nel caso in cui la raccolta della misura non vada a buon fine, l’impresa di distribuzione è tenuta ad acquisire e mettere a disposizione la lettura contestualmente alla raccolta e alla messa a disposizione delle letture del mese successivo.
Analizzando il precedente e quest’ultimo passaggio, riguardo alla misura che può essere considerata utile ai fini del rispetto dei termini di rilevazione misura e ad evitare quindi l’indennizzo, si rilevano due diverse interpretazioni.
Alcune aziende distributrici sono propense a considerare valide solamente le letture di competenza del mese M trasmesse entro il termine del 7° giorno del mese M+1 (Art. 15.1 lettera b del TIVG) mentre, per altri, sono valide anche le letture trasmesse entro il settimo giorno del mese M+2.
La prima interpretazione risulta più restrittiva: il Distributore ha la possibilità di trasmettere una lettura utile per evitare l’indennizzo solo entro la finestra di trasmissione del mese di riferimento.

Ne consegue che, qualora una lettura non fosse rilevata entro la scadenza della trasmissione al SII, sarebbe impossibile disporre di una lettura utile per quella finestra. Seguendo la seconda interpretazione invece il distributore avrebbe un mese in più per tentare la rilevazione della lettura utile eventualmente sfruttando anche un giro di lettura dedicato da effettuarsi sul campo.

Ulteriori esigenze di automazione

In riferimento al rispetto delle scadenze previste per la trasmissione al SII che, come descritto, hanno effetti rilevanti non solo negli indennizzi da riconoscere al cliente finale (TIF) introdotti dalla Delibera 269/2022/R/gas ma anche in quelli da riconoscere agli utenti della distribuzione già previsti dal TIVG, è utile riflettere sulle ulteriori esigenze di automazione divenute necessarie per le aziende distributrici.
Queste si estendono a tutto il processo di gestione della misura, dalla raccolta alla trasmissione al sistema informativo integrato.
Se dal punto di vista della raccolta della misura diviene fondamentale disporre di strumenti finalizzati al recupero delle letture mancanti che consentano al distributore di agire comodamente su insiemi di PDR residui piuttosto che sui classici giri programmati, trattare in modo differenziato le letture nel processo di validazione a seconda della loro origine porterebbe ad una gestione maggiormente snella di questa fase a vantaggio di quella successiva di trasmissione al SII.
Infine, nell’ultima fase, quella di trasmissione della misura al Sistema Informativo Integrato, la scadenza normativa di cui all’ Art. 15.1 lettera b) del TIVG posta in corrispondenza di un giorno non necessariamente lavorativo, comporta la necessità di disporre di sistemi di trasmissione automatici che possano agire in modo indipendente anche durante i giorni festivi.
L’analisi dei processi come modificati dalla Delibera 269/2022/R/gas è tuttora in corso ed è orientata ad ottenere i migliori risultati in termini di efficientamento ed automazione.

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Note
(1) Considerando come lettura di fine mese M necessaria a determinarne il consumo la lettura rilevata alle sei del primo giorno gas del mese M+1
(2) Pubblicate sul
sito di ARERA a questo link

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